1. In attuazione dei princìpi enunciati nell'articolo 1, nell'ambito della programmazione economica e finanziaria nazionale e con riferimento ai princìpi e agli obiettivi della politica sociale e del sistema integrato di interventi e servizi sociali, è istituito il Piano nazionale annuale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di seguito denominato «Piano».
2. Il Piano è predisposto dal Presidente del Consiglio dei ministri, che si avvale della Commissione di indagine sull'esclusione sociale di cui all'articolo 27 della legge 8 novembre 2000, n. 328, di concerto con il Ministro per la solidarietà sociale e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri interessati, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28