Art. 2.
(Istituzione del Piano nazionale annuale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale).

      1. In attuazione dei princìpi enunciati nell'articolo 1, nell'ambito della programmazione economica e finanziaria nazionale e con riferimento ai princìpi e agli obiettivi della politica sociale e del sistema integrato di interventi e servizi sociali, è istituito il Piano nazionale annuale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di seguito denominato «Piano».
      2. Il Piano è predisposto dal Presidente del Consiglio dei ministri, che si avvale della Commissione di indagine sull'esclusione sociale di cui all'articolo 27 della legge 8 novembre 2000, n. 328, di concerto con il Ministro per la solidarietà sociale e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri interessati, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28

 

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agosto 1997, n. 281, e sentiti gli enti e le associazioni nazionali di promozione sociale di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 novembre 1987, n. 476, maggiormente rappresentativi, le associazioni a rilevanza nazionale che operano nel settore dei servizi sociali e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale.
      3. Il Piano è deliberato dal Presidente del Consiglio dei ministri, dopo aver acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, entro il 30 marzo di ogni anno.